Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento si rivolgono a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start-up innovative. La prima domanda da porsi non riguarda il debito, ma la qualifica del debitore.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
È riservata a chi ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Il piano è proposto al tribunale e non è sottoposto al voto dei creditori: questo la rende lo strumento più efficace quando il ceto creditorio è frammentato o poco collaborativo.
- Non richiede il consenso dei creditori, ma un giudizio di fattibilità e di meritevolezza.
- Può prevedere la falcidia anche dei crediti privilegiati, nei limiti del valore di liquidazione.
- L’eventuale colpa grave nell’aver contratto il debito è il principale terreno di contestazione.
Concordato minore
Si rivolge ai debitori non consumatori e presuppone il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. In continuità aziendale la proposta può essere costruita sui flussi attesi dall'attività; nelle ipotesi liquidatorie occorre un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Liquidazione controllata
Quando non vi sono prospettive di risanamento, la liquidazione controllata consente comunque di arrivare all'esdebitazione. È la via che, nelle situazioni compromesse, produce il risultato più rapido: concentrare l'attivo, chiudere la procedura e liberare il debitore dal residuo.
L'errore più frequente è impostare la procedura sulla base dell'importo del debito. Il criterio corretto è un altro: qual è la fonte di reddito futura e quanto di essa è realisticamente destinabile ai creditori. Da lì discende tutto il resto.


