Gli accordi di ristrutturazione dei debiti occupano lo spazio intermedio fra la trattativa puramente privatistica e il concordato preventivo: producono effetti verso i creditori aderenti, ma ottengono dall'omologazione una stabilità che il piano attestato non offre.
Accordo ordinario
Richiede l'adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Ai creditori estranei deve essere garantito il pagamento integrale, entro centoventi giorni dall'omologazione o dalla scadenza, a seconda che il credito sia già scaduto o meno.
Accordo agevolato
La soglia di adesione scende alla metà, al trenta per cento, a condizione che il debitore rinunci alle misure protettive e paghi integralmente e senza dilazione i creditori estranei. È la variante adatta a chi ha liquidità disponibile e un nucleo ristretto di creditori rilevanti.
Accordo a efficacia estesa
Consente di estendere gli effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, purché siano stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative e purché gli aderenti rappresentino almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria. È lo strumento naturale quando l'esposizione è prevalentemente bancaria e un singolo istituto minoritario blocca l'operazione.
La geografia del debito determina la variante: prima si mappa chi detiene cosa, poi si sceglie la forma dell'accordo.
Una raccomandazione pratica: la relazione del professionista indipendente non è un adempimento finale. Coinvolgerlo mentre il piano prende forma evita di dover riscrivere l'operazione quando le adesioni sono già state raccolte.


