L'articolo 2086 del codice civile impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. È una norma breve che ha spostato il baricentro della responsabilità degli amministratori.
Adeguato rispetto a cosa
Non esiste un modello unico. L'adeguatezza si misura sulla dimensione, sul settore e sulla complessità dell'impresa: ciò che è sproporzionato per una società con cinque dipendenti è insufficiente per un gruppo industriale. Il criterio guida resta la capacità del sistema di produrre, in tempi utili, informazioni affidabili sulla continuità aziendale.
Il minimo praticabile
- Una contabilità aggiornata con cadenza almeno mensile, non solo in sede di bilancio.
- Un budget di tesoreria a dodici mesi, aggiornato in modo rolling.
- Il monitoraggio dei debiti per retribuzioni, fornitori, tributi e contributi con le relative scadenze.
- Una verifica periodica della sostenibilità del debito sui flussi prospettici.
- Deleghe e poteri di firma formalizzati e coerenti con l’organigramma reale.
Il rapporto con l’organo di controllo
Sindaci e revisori hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi. La segnalazione non è un atto ostile: è il momento in cui il sistema di allerta interno produce il suo effetto utile. Ignorarla espone l'amministratore a conseguenze ben più serie del confronto che voleva evitare.
Gli assetti adeguati non servono a prevenire la crisi: servono ad accorgersene mentre è ancora reversibile.
Nella nostra esperienza l'intervento più efficace è anche il meno costoso: mettere per iscritto chi produce quale dato, con quale frequenza e chi lo legge. Gran parte delle situazioni degenerate che arrivano allo studio nasce da un'informazione che esisteva ma non raggiungeva chi doveva decidere.



