Esistono situazioni in cui l'indebitamento aziendale è troppo profondo per essere risolto con i soli tavoli stragiudiziali della Composizione Negoziata. In questi casi, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) mette a disposizione degli imprenditori due strumenti di regolazione della crisi dal forte impatto protettivo, che operano sotto la supervisione del Tribunale: gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti e il Concordato Preventivo.

Entrambi hanno un obiettivo comune: salvare la continuità aziendale e tutelare il patrimonio dell'imprenditore. Quale scegliere?

Gli Accordi di Ristrutturazione (Artt. 57 e segg. CCII)

Gli Accordi di Ristrutturazione sono lo strumento ideale quando l'azienda ha problemi pesanti ma concentrati su pochi, grandi creditori. In sintesi, si tratta di contratti che l'azienda stipula privatamente con i suoi creditori maggiori, per poi richiederne l'omologazione al Giudice del Tribunale.

Di seguito un breve elenco di come funzionano tali accordi:

  • La soglia di adesione: L'imprenditore deve raggiungere un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti totali (soglia che può scendere al 30% nei cosiddetti Accordi Agevolati, se si rinuncia a determinate tutele preventive).
  • Il trattamento dei firmatari: Ai creditori aderenti si può proporre uno stralcio del debito o una lunga rateizzazione del capitale.
  • La gestione di chi non aderisce: Di norma, i creditori "estranei" (quelli che non firmano l'accordo e sono contrari) devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza del credito.
  • Accordi ad Efficacia Estesa ( disciplinati dall'art. 61 CCII): alla condizione di cui sopra, la legge prevede un'importante eccezione: se si raggiunge il 75% di adesioni all'interno di una specifica categoria di creditori omogenei (es. le banche), gli effetti dello stralcio possono essere estesi forzosamente anche a chi ha detto di no nella medesima categoria.
  • L'omologazione forzosa: Se il Fisco nega ingiustificatamente l'adesione ad una Transazione Fiscale, il giudice può comunque convalidare l'accordo, purché la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione.
  • Il grande vantaggio: La direzione dell'impresa resta totalmente autonoma, senza supervisione di un Commissario.

Il Concordato Preventivo in Continuità (Art. 84 CCII)

Quando la crisi è sistemica, i debiti sono spalmati su centinaia di fornitori e non c'è la liquidità immediata per pagare integralmente i creditori estranei, gli Accordi di Ristrutturazione non sono praticabili. In questo scenario entra in gioco il Concordato Preventivo.

È la procedura concorsuale per eccellenza per il salvataggio aziendale. L'imprenditore presenta un piano industriale e finanziario al Tribunale in cui propone di pagare i creditori in percentuale, suddividendoli obbligatoriamente in "classi" in base alla loro posizione giuridica e ai loro interessi economici.

Di seguito alcuni elementi che contraddistinguono il Concordato:

  • La vigilanza del Tribunale: Si apre una procedura giudiziale supervisionata da un Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale, che ha il compito di vigilare sulla gestione e riferire ai creditori.
  • Il voto per classi: Il voto avviene all'interno delle singole classi stabilite dal piano.
  • La ristrutturazione trasversale: Il grande potere del nuovo Concordato in continuità è che non serve l'unanimità e, a determinate condizioni di legge, il Tribunale può omologare il piano anche se alcune classi hanno votato contro. Se le classi favorevoli approvano la proposta secondo i quorum previsti, lo stralcio del debito si impone coattivamente a tutti i dissenzianti dell'intera procedura.

L'obiettivo prioritario del CCII è il Concordato in continuità (diretta, mantenendo l'azienda in capo all'imprenditore, o indiretta, ad esempio tramite cessione dell'azienda a un nuovo soggetto o affitto di ramo d'azienda), per preservare i posti di lavoro, i rapporti con il territorio e il valore economico del complesso aziendale.

3 differenze chiave per l'imprenditore

Per decidere quale strumento attivare, il tavolo tecnico con i propri Consulenti Legali valuterà tre caratteristiche fondamentali:

  1. Impatto sulla gestione: Negli Accordi di Ristrutturazione l'amministratore è libero nelle sue scelte aziendali, salvo i doveri di buona fede e di informazione. Nel Concordato Preventivo, la gestione ordinaria è sotto la vigilanza del Commissario, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal Giudice, pena l'inefficacia degli stessi.
  2. Gestione del dissenso: Negli Accordi, chi dice "no" va pagato al 100% (salvo i casi di efficacia estesa per categorie). Nel Concordato, chi dice "no" subisce lo stralcio se la procedura viene approvata da un quorum sufficiente di classi e omologata dal Tribunale.
  3. Costi e tempistiche: Gli Accordi sono generalmente più rapidi, flessibili e richiedono meno adempimenti formali. Il Concordato richiede tempi procedurali più lunghi (necessari per il vaglio del Commissario, il voto dei creditori e le verifiche del Tribunale) e costi complessivi più elevati a causa della struttura della procedura stessa.

Ragion per cui scegliere lo strumento sbagliato può trasformare un'opportunità di risanamento in un passo verso la liquidazione. La redazione del piano e l'individuazione della procedura corretta richiedono competenze tecniche e giuridiche trasversali. Affidarsi a uno Studio Legale specializzato permette di condurre una due diligence aziendale rigorosa e individuare la strategia di salvataggio più sicura per l'impresa e per chi l'amministra.