Quando si parla di salvataggio aziendale si pensa quasi sempre alle S.p.a. o S.r.l. altamente strutturate. Esiste però un tessuto vitale dell'economia italiana: ditte individuali, società di persone, imprese agricole, start-up innovative e liberi professionisti. Questi soggetti, pur affrontando crisi gravissime, non rientrano nei parametri dimensionali di accesso al Concordato Preventivo. A tal fine, il Codice della Crisi d'Impresa (CCII) ha disegnato uno strumento di salvataggio analogo: il Concordato Minore (Art. 74 CCII), ideato per permettere alle piccole realtà produttive di rientrare dai debiti senza dover necessariamente chiudere i battenti.

A chi è rivolto il Concordato Minore

La procedura è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno contratto debiti per scopi professionali o imprenditoriali e che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale (l'ex fallimento). Nello specifico:

  1. Imprese minori (art. 2 c.1 lett. c): Ditte individuali o società (es. S.n.c., S.a.s., piccole S.r.l.) che, nei tre esercizi antecedenti alla presentazione della domanda, si mantengono congiuntamente sotto queste tre soglie:
    • Attivo patrimoniale non superiore a 300.000 €.
    • Ricavi non superiori a 200.000 €.
    • Ammontare dei debiti (anche non scaduti) non superiore a 500.000 €.
  2. Imprese Agricole: Escluse per legge dal fallimento, indipendentemente dalle loro dimensioni.
  3. Start-up Innovative: Che godono di una disciplina di favore in materia di crisi.
  4. Liberi Professionisti: commercialisti, architetti, medici e qualsiasi altra figura professionale.

Come funziona: lo stralcio del debito in continuità

Il fulcro del Concordato Minore risiede nella presentazione di una proposta ai creditori. L'obiettivo primario del legislatore è la continuità aziendale o professionale garantendo, al contempo, ai creditori un pagamento superiore rispetto a quello che otterrebbero se l'impresa venisse chiusa e liquidata. In sintesi, l'imprenditore o il professionista, affiancato dai propri consulenti legali, propone ai creditori:

  • Un pagamento parziale dei debiti (il cosiddetto stralcio).
  • Una dilazione dei pagamenti nel tempo.

Inoltre, visto che questa procedura è a garanzia della continuità d'impresa, la liquidazione totale (la chiusura dell'attività) tramite il Concordato Minore è possibile solo se il piano prevede l'immissione di "finanza esterna", ovvero risorse nuove (apportate da terzi, come un parente o un nuovo socio) in misura tale da aumentare in modo apprezzabile il soddisfacimento dei creditori.

Essere una piccola impresa non significa avere tutele minori contro la crisi.

I tre vantaggi per l'imprenditore "sotto soglia"

L'accesso al Concordato Minore offre tutele analoghe a quelle delle grandi procedure concorsuali:

  • Il riparo dalle azioni creditorie (art. 78 c. 2, CCII): su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione di azioni esecutive o cautelari fino all'omologazione del concordato.
  • Il potere della maggioranza (art. 79 c. 1, CCII): il Concordato Minore segue regole democratiche. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza (50% + 1) dei crediti ammessi al voto. Se la maggioranza vota a favore e il Giudice omologa il piano, l'accordo diventa vincolante per tutti, anche per la minoranza che ha votato contro.
  • La transazione fiscale snella (art. 80 c. 3): a differenza della Transazione Fiscale, che richiede un procedimento di negoziazione parallelo all'interno del Concordato Preventivo, nel Concordato Minore si propone lo stralcio dei tributi direttamente nel piano e, in caso di rifiuto del Fisco, il Giudice può omologare l'accordo per garantire la continuità aziendale.

Il ruolo dell'OCC e del Consulente Legale

Il Concordato Minore prevede un iter specifico: la legge impone che la proposta debba essere redatta e presentata al Tribunale esclusivamente con l'ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che ha il compito di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

Tuttavia, prima di varcare la porta dell'OCC, è indispensabile l'intervento di uno Studio Legale specializzato per:

  1. Attestare se i requisiti dimensionali siano effettivamente rispettati.
  2. Decidere la strategia migliore in anticipo (es. quali beni proteggere e quali cedere).
  3. Costruire la proposta da sottoporre all'OCC e negoziare, di fatto, le percentuali di riparto prima della stesura ufficiale del piano.
  4. Assistere l'imprenditore durante l'iter in Tribunale, fino alla sentenza di omologazione.

Per svolgere al meglio questa procedura e prevenire il completo dissesto finanziario, è opportuno che l'imprenditore si affidi ad un professionista di fiducia esperto nel settore.